RIAB INFO
Aperiodico del’IPY
Newsletter del 7 maggio 2011
Anno IX° n° 11
http://fisio-news.blogspot.com/
le ultime news di Riab Info
Ci si può iscrivere a Riab Info inviando una e-mail a riab.info@libero.it
Graditi i commenti di chi ci legge.
ALLARGATE AD ALTRI LE NEWS DI RIAB INFO “ FATELE GIRARE”
la redazione.
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RIAB INFO saluta l’ 84^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI a TORINO
Poi il pellegrinaggio in Adamello e il 90° dell’Ana di Valle Camonica
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Un particolare ricordo a tutti i Friulani.
Ieri ricorreva il trentacinquesimo anniversario del terribile terremoto del 6 maggio 1976.
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RIAB INFO, nella nostra uscita del 12 dicembre 2006 avevamo data notizia delle numerose mail di protesta che ci erano arrivate sull’ultima trovata della Simfer. In molti si chiedevano se fosse uno scherzo, perchè si parlava di non esenzione Iva in assenza di prescrizione medica.
Comunque sia tutti concordavano sul fatto che questa “trovata” andasse bloccata prima che potesse creare danni e ingenerare inutile confusione.
Certo che per chi ha avuto modo di descriverci come “ fisiatri bonsai”, “medici in sedicesimi”, o, ancora, piccoli scienziati autoreferenti, autonomi ed isolati la nostra farebbe proprio comodo fosse una professione sanitaria a scartamento ridotto, ma non è così. Si rassegnino. Se ne facciano una ragione anche loro perché “lo scenario Nazionale evolve positivamente.”
Le preoccupazioni erano, comunque, riferite ad un documento, ancora reperibile sul loro sito, dal titolo “Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori”, prodotto da SIMFER, in collaborazione con l’Associazione Medico-Giuridica “Melchiorre Gioia”. Documento che voleva le nostre prestazioni esenti Iva e rimborsabili solo in presenza di prescrizione medica. Lasciando intendere che, in difetto, la nostra non fosse più una professione sanitaria.
La “Melchiorre Gioia”, dopo le vibrate proteste dell’Aifi, aveva corretto il tiro nel 2008 e, anche se in modo assai sommario, chiarì che, comunque si esplichi la nostra professione, “trattasi di prestazioni sanitarie e quindi esenti daIl’ IVA”, ma la Simfer, a tutt’oggi, in modo deontologicamente scorretto, non l’ha ancora fatto.
La riluttanza, di quest’ultima, ad ammettere il proprio errore, sta causando forte confusione e continue richieste di chiarimenti. Questo il motivo della una nuova levata di scudi dell’Aifi, come si può leggere nel comunicato che si pubblica.
Potremmo sbilanciarci ed esercitarci in facili profezie perché, a questo punto, se non ci sarà una netta inversione di tendenza nelle pretese della Simfer, con interpretazioni che ci paiono non del tutto disinteressate, le vie legali non potranno che essere dietro l’angolo.
Per capire la portata di quanto stiamo raccontandovi vi proponiamo, appena dopo il comunicato Aifi, i primi commenti apparsi su Riabilitazione Oggi di novembre 2006. Si tratta di due articoli ancora validi anche oggi. Uno è di Romualdo Carini, Direttore di Riabilitazione Oggi, l’altro di Mauro Gugliuccello membro Direttivo Nazionale A.I.FI. e responsabile della revisione del Codice Deontologico.
COMUNICATO AIFI
LA S.I.M.F.E.R. CONTINUA A DIFFONDERE INFORMAZIONI NON VERITIERE SUL FISIOTERAPISTA
Nel gennaio 1994 veniva emanato un Decreto , che esentava dall'Iva le prestazioni del fisioterapista "solo su prescrizione medica", causando una palese violazione dei diritti della nostra professione e dei cittadini, costretti a pratiche burocratiche e a oneri impropri.
Ci sono voluti otto anni per arrivare, nel maggio 2002, all'abrogazione di quel provvedimento con il riconoscimento all'esenzione Iva per il fisioterapista in ogni modalità operativa. Anche allora, l'A.I.FI. difese la professione con un impegno forte e costante, presso i Ministeri competenti, per raggiungere questo ulteriore obiettivo e riaffermare, nell'interesse anche dei pazienti, l'indipendenza ed autonomia della professione.
Nell'ottobre 2002, la suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato il principio.
Nonostante tutto sia stato chiarito, sia a livello legislativo sia a livello giurisprudenziale, ancora oggi, venerdì 6 maggio c.a., sul sito della Società italiana medicina fisica e riabilitazione (S.I.M.F.E.R)., si trova un documento ( in allegato) dal titolo "Linee giuda per il giudizio di plausibilità e congruità delle spese per trattamenti fisioterapici in caso di traumi minori", sottoscritto dalla SIMFER e dall'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, in cui si afferma che quando il fisioterapista agisce in autonomia le sue prestazioni sarebbero soggette ad Iva. A quasi dieci anni dal varo del D.M. 17 maggio 2002 che ha abrogato il D.M. 21 gennaio 1994, si diffondono così ancora informazioni errate, che creano confusione e disorientamento, senza il rispetto di elementari regole deontologiche e della verità.
Diamo invece atto all'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, che ha doverosamente corretto il medesimo documento ( in allegato) presente sul proprio sito già dal mese di marzo del 2008. Invitiamo nuovamente la SIMFER a rettificare immediatamente la notizia presente sul sito e a ripristinare, in primis per i propri lettori, la verità dell'informazione.
ORA gli ARTICOLI
Linee Guida inaffidabili e tendenziose
ROMUALDO CARINI - Fisioterapista
Direttore Responsabile di Riabilitazione Oggi
Sono giunte in Redazione numerose lettere di protesta, a seguito della pubblicazione, sul numero di settembre di “Riabilitazione Oggi”, del documento “Diffida SIMFiR”.
Lettere di protesta relative tanto all’esagerato spazio (due pagine) concesso, quanto ai contenuti, giudicati dai più generici, confusi, scontati (come sembra trasparire anche dalla risposta data dal Ministero della Salute al SIMFiR e che pubblichiamo a pag. 38) e ovviamente “di parte”.
Una “parte”, che effettivamente non varrebbe più la pena di prendere in considerazione per quello che dice o che fa, se i “rumori” che ormai produce meritassero solo un’alzata di spalle o l’ormai abituale sorrisetto sulle labbra.
Ma purtroppo (per la Riabilitazione) non è così ed allora risulta necessario, nonostante le buone intenzioni, stare vigili e confutare immediatamente gli errori e i danni che, quasi ad orologeria, vengono prodotti e messi in giro.
Questa volta tocca ad un documento dal titolo altisonante e pomposo (“Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori”), prodotto dalla SIMFER, in collaborazione con un’Associazione Medico-Giuridica, la “Melchiorre Gioia”, documento che sembrerebbe volersi porre come vangelo per le Assicurazioni chiamate a risarcire i suddetti danni causati da incidenti stradali (al momento della chiusura del giornale per la stampa, il documento è rintracciabile sui siti delle due organizzazioni).
Detto documento, che suscita per altro anche perplessità dal punto di vista scientifico, metodologico ed etico, contiene alcune macroscopiche (e per questo assai sospette) inesattezze, che, andando ad aggiungersi ad altri episodi, non possono non farci pensare ormai, all’esistenza di una subdola strategia, tesa a creare confusione, screditare, dare notizie false, interpretazioni interessate e così via, pur di mantenere in Riabilitazione una “centralità” che non sta scritta da nessuna parte.
Nel box pubblicato a pag. 14 vengono evidenziate le suddette macroscopiche inesattezze e “interessate” affermazioni.
Ci si chiede con quale diritto ci si mette a disquisire su ciò che può fare o non fare il Fisioterapista, palesando ignoranza (*) circa le normative che ci riguardano, o interpretandole a proprio uso e consumo.
E, a proposito di uso e consumo…
Dicono:
1) A proposito delle prestazioni del Fisioterapista che opera in piena autonomia, quindi senza bisogno di prescrizione medica, che “……tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata a IVA, non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria……”.
2) A proposito del Codice Deontologico che regolamenta l’attività del Fisioterapista, che “... Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica (art. 11)... a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico”.
3) A proposito dell’attività del Fisioterapista, che può essere esercitata in studi privati, che “……In quest’ultimo caso deve trattarsi di prestazioni ... senza l’uso di apparecchi elettromedicali...”.
Abbiamo chiesto, all’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), che legittimamente rappresenta la nostra Professione, di replicare. L’A.I.FI. ha delegato al Collega Mauro Gugliucciello, Membro del Direttivo Nazionale e Responsabile della revisione del Codice Deontologico, il compito di puntualizzare gli aspetti di ambiguità e disinformazione contenuti nei citati punti 1), 2) e 3) e riportiamo a pag. 13 il contributo. (omissis)
Ci sembrerebbe a questo punto opportuno, l’invio di una comunicazione chiarificatrice a chi di dovere, comprese le Società Assicuratrici e le Associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, al fine di contrastare la distorsione della normativa vigente, distorsione riguardante in particolare il trattamento IVA, riferita alle prestazioni del Fisioterapista (e di conseguenza il discorso della rimborsabilità), non essendo improbabile che le Linee Guida in oggetto siano già state recapitate a dette Società.
Lasciamo ovviamente ai Lettori le considerazioni finali ed il giudizio morale sulla questione.
L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) risponde
MAURO GUGLIUCCIELLO - Fisioterapista - Membro Direttivo Nazionale A.I.FI.
Responsabile della revisione del Codice Deontologico
Nel ringraziare, a nome dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, il Direttore, per la richiesta di un parere sulle affermazioni contenute nel documento prodotto dalla SIMFER, in collaborazione con un’Associazione Medico-Giuridica, la “Melchiorre Gioia”, teniamo a precisare quanto segue.
1) Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, essi risultano ampiamente superati e chiariti per effetto del Decreto Interministeriale Salute e Finanza del 17 maggio 2002, che ha precisato come le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, rese alla persona anche dal fisioterapista, siano erogate in regime di esenzione IVA, essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica.
Emblematico del corretto recepimento della normativa, fu l’abrogazione del Decreto IVA del 21 gennaio 1994, che prevedeva l’esenzione IVA ”solo su prescrizione medica”.
L’Ufficio Legale del Ministero delle Finanze, prima dell’abrogazione di tale decreto, leggendo correttamente il nostro profilo professionale, non aveva difficoltà a distinguere due possibili ambiti di intervento del FT, a seconda che esso operasse “autonomamente” oppure “in collaborazione con altre figure sanitarie”. “...L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
- assoluta, se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia…
- relativa, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico ..”
Tuttavia, trattando dell’inquadramento fiscale e giuridico della professione, dovendo giustificare il D.M. 21 gennaio 1994, che esentava le prestazioni del FT, “solo su prescrizione medica”, il Ministero affermava:
“…Le due qualificazioni dell’attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell’imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l’esenzione ai fini I.V.A.”.
Una situazione duramente contestata dall’A.I.FI., che portò finalmente all’emanazione del decreto I.V.A. 17 maggio 2002 che abrogò il D.M. 21 gennaio 1994, risolvendo definitivamente la questione, poichè riconosce l’esenzione IVA anche se la prestazione viene effettuata senza prescrizione medica, in quanto la nostra è, in ogni caso, una prestazione sanitaria.
Il documento della SIMFER, riprende le due modalità operative del fisioterapista, concludendo però che nella modalità autonoma “le prestazioni sono assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad I.V.A. non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria”. Per le ragioni sopra richiamate, tale conclusione, se riferita alle prestazioni di cura e riabilitazione del fisioterapista, non è fondata.
2) Il documento in esame, trae poi dal Codice Deontologico del fisioterapista, nella parte in cui recita: “Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione medica…” (art. 11) “l’affermazione secondo cui l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico”.
Senonché, l’art. 11 del Codice Deontologico dei fisioterapisti (1998), citato in maniera parziale dal documento, è in realtà uno degli articoli delle Regole di condotta professionale, e, nella sua versione integrale, recita:
Art. 11 - “Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico - riabilitativo.
1. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
2. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico”.
Questo articolo chiarisce l’esistenza di due modalità operative proprie del fisioterapista, che hanno naturalmente entrambe una finalità terapeutica e costituiscono attività sanitaria.
Nel caso si tratti di collaborazione con la professione medica, l’elaborazione del trattamento viene effettuata in riferimento alla sua diagnosi e prescrizione. Verificata la coerenza e l’adeguatezza delle indicazioni mediche rispetto alla necessità del paziente, il fisioterapista procede nel trattamento proposto. Nel momento in cui vi siano “valutazioni discordanti”, come specificato dal Codice Deontologico, essendosi di fatto instaurata un’attività collaborante, è corretto scambiarsi informazioni per eventuali chiarimenti o modifiche del trattamento, nell’esclusivo interesse della persona assistita.
Va ricordato che il FT si assume la completa responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio delle competenze attribuite dal profilo professionale. Responsabilità che permane, come aveva stabilito la Corte di Cassazione già nel 1998, anche in caso di attività collaborante svolta a seguito di prescrizione medica.
3) Ulteriore affermazione è che l’attività del fisioterapista può svolgersi presso studi privati solo “senza l’uso di apparecchi elettromedicali”.
Occorre precisare che l’esercizio della professione del fisioterapista in regime autonomo e nello studio professionale è naturalmente libero e non necessita di autorizzazione.
Quanto alle attrezzature dallo stesso utilizzabili, l’art. 9 della L. n. 157/92 prescriveva che “con Decreto del Ministro della Sanità…è fissato e periodicamente aggiornato l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie”.
La delega è stata esercitata una volta soltanto dal Ministero della Sanità, con il D.M. 3 maggio 1994, nel cui elenco non figura tuttavia il fisioterapista.
Del resto, con il D.M. n. 741/94 e la L, 42/99, il fisioterapista è entrato nel novero delle “professioni sanitarie”, affrancandosi dalla disciplina di cui al citato art. 9 L. n. 157/92.
Non esiste pertanto, allo stato attuale, alcuna disposizione specifica nazionale che regolamenti l’utilizzo da parte del fisioterapista delle attrezzature tecniche e strumentali in argomento, vietandolo o consentendolo.
Appare invece accertata la possibilità che il fisioterapista utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, tutti gli strumenti aventi finalità terapeutiche, così come previsto dall’art. 1 del D.M. n. 741/94, che abilita la figura professionale all’uso di “terapie fisiche e manuali”.
Occorre inoltre ricordare che l’esercizio di una professione intellettuale, quale è quella del fisioterapista, non può conoscere limitazioni pregiudiziali o preconcette, che non trovino fondamento in specifiche disposizioni di legge.
Soltanto ai fini autorizzativi, l’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999 e poi modificato dal D.Lgs. n. 254/2000, prevede, al secondo comma, che un’autorizzazione all’esercizio sia richiesta per quegli studi “attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
La concreta definizione di tali fattispecie era peraltro rinviata dallo stesso articolo 8-ter ad un decreto, che non è mai stato emanato.
Si sono invece pronunciate alcune Regioni, che hanno diversamente disciplinato la materia, riconoscendo il principio del libero esercizio della professione di fisioterapista (come delle altre professioni sanitarie) e limitando, nella maggior parte dei casi, gli interventi autorizzativi a Centri complessi o che erogano particolari categorie di prestazioni.
Oggi, grazie a leggi coerenti ed equilibrate, competenze, ruolo, formazione, responsabilità ed autonomia del fisioterapista sono chiari.
Altrettanto chiari sono i rapporti con le altre professioni sanitarie e i doveri verso i cittadini.
Augurandomi di aver chiarito i punti richiesti, saluto cordialmente.
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PARTI CONTESTATE E ANCORA PRESENTI NEL DOCUMENTO SUL SITO DELLA SIMFER
1) L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
- assoluta se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti; tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad IVA non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria.
- relativa quando la prestazione fisioterapica risulta in riferimento ad una diagnosi o a prescrizioni mediche. Tali prestazioni sono esenti dall’IVA e come tali risultano prestazioni sanitarie a tutti gli effetti.
2) Altro strumento che regolamenta l’attività del fisioterapista è il codice deontologico di tali professionisti che testualmente recita:
“Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica …” (art 11) a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico.
TESTO RIVISTO DALLA SOCIETA’ MELCHIORRE GIOIA NEL 2008
Nb, la parte n. 1 è completamente sparita e la parte n. 2 è stata modificata
In base al D.M. 14.9.94 n. 741 il fisioterapista è quell’operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il terapista della riabilitazione elabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile. Egli può praticare autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. Propone inoltre l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
Ancora, verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
(qui c’era la PARTE n. 1 che è ASSENTE)
Altro strumento (Parte n.2 modificata) che regolamenta l’attività del fisioterapista è il codice deontologico di tali professionisti che all’art. 11 testualmente recita:
“Il fisioterapista elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure il programma terapeutico-riabilitativo ..e al comma 2 : Il fisioterapista elabora il programma terapeutico riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico” a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dal riferimento alla diagnosi e alle indicazioni curative prescritte dal medico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94, l’attività del fisiotera¬pista può essere esercitata in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ai sensi del DPR 14/01/97” o presso studi privati. In quest’ultimo caso deve trattarsi di prestazioni manuali non coordinate e senza l’uso di apparecchi elettromedicali.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995 deve ritenersi ‘‘ambulatorio”, e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l’apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.
In entrambi i casi trattasi di prestazioni sanitarie e quindi esenti daIl’ IVA.
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Comunque sia tutti concordavano sul fatto che questa “trovata” andasse bloccata prima che potesse creare danni e ingenerare inutile confusione.
Certo che per chi ha avuto modo di descriverci come “ fisiatri bonsai”, “medici in sedicesimi”, o, ancora, piccoli scienziati autoreferenti, autonomi ed isolati la nostra farebbe proprio comodo fosse una professione sanitaria a scartamento ridotto, ma non è così. Si rassegnino. Se ne facciano una ragione anche loro perché “lo scenario Nazionale evolve positivamente.”
Le preoccupazioni erano, comunque, riferite ad un documento, ancora reperibile sul loro sito, dal titolo “Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori”, prodotto da SIMFER, in collaborazione con l’Associazione Medico-Giuridica “Melchiorre Gioia”. Documento che voleva le nostre prestazioni esenti Iva e rimborsabili solo in presenza di prescrizione medica. Lasciando intendere che, in difetto, la nostra non fosse più una professione sanitaria.
La “Melchiorre Gioia”, dopo le vibrate proteste dell’Aifi, aveva corretto il tiro nel 2008 e, anche se in modo assai sommario, chiarì che, comunque si esplichi la nostra professione, “trattasi di prestazioni sanitarie e quindi esenti daIl’ IVA”, ma la Simfer, a tutt’oggi, in modo deontologicamente scorretto, non l’ha ancora fatto.
La riluttanza, di quest’ultima, ad ammettere il proprio errore, sta causando forte confusione e continue richieste di chiarimenti. Questo il motivo della una nuova levata di scudi dell’Aifi, come si può leggere nel comunicato che si pubblica.
Potremmo sbilanciarci ed esercitarci in facili profezie perché, a questo punto, se non ci sarà una netta inversione di tendenza nelle pretese della Simfer, con interpretazioni che ci paiono non del tutto disinteressate, le vie legali non potranno che essere dietro l’angolo.
Per capire la portata di quanto stiamo raccontandovi vi proponiamo, appena dopo il comunicato Aifi, i primi commenti apparsi su Riabilitazione Oggi di novembre 2006. Si tratta di due articoli ancora validi anche oggi. Uno è di Romualdo Carini, Direttore di Riabilitazione Oggi, l’altro di Mauro Gugliuccello membro Direttivo Nazionale A.I.FI. e responsabile della revisione del Codice Deontologico.
COMUNICATO AIFI
LA S.I.M.F.E.R. CONTINUA A DIFFONDERE INFORMAZIONI NON VERITIERE SUL FISIOTERAPISTA
Nel gennaio 1994 veniva emanato un Decreto , che esentava dall'Iva le prestazioni del fisioterapista "solo su prescrizione medica", causando una palese violazione dei diritti della nostra professione e dei cittadini, costretti a pratiche burocratiche e a oneri impropri.
Ci sono voluti otto anni per arrivare, nel maggio 2002, all'abrogazione di quel provvedimento con il riconoscimento all'esenzione Iva per il fisioterapista in ogni modalità operativa. Anche allora, l'A.I.FI. difese la professione con un impegno forte e costante, presso i Ministeri competenti, per raggiungere questo ulteriore obiettivo e riaffermare, nell'interesse anche dei pazienti, l'indipendenza ed autonomia della professione.
Nell'ottobre 2002, la suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato il principio.
Nonostante tutto sia stato chiarito, sia a livello legislativo sia a livello giurisprudenziale, ancora oggi, venerdì 6 maggio c.a., sul sito della Società italiana medicina fisica e riabilitazione (S.I.M.F.E.R)., si trova un documento ( in allegato) dal titolo "Linee giuda per il giudizio di plausibilità e congruità delle spese per trattamenti fisioterapici in caso di traumi minori", sottoscritto dalla SIMFER e dall'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, in cui si afferma che quando il fisioterapista agisce in autonomia le sue prestazioni sarebbero soggette ad Iva. A quasi dieci anni dal varo del D.M. 17 maggio 2002 che ha abrogato il D.M. 21 gennaio 1994, si diffondono così ancora informazioni errate, che creano confusione e disorientamento, senza il rispetto di elementari regole deontologiche e della verità.
Diamo invece atto all'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, che ha doverosamente corretto il medesimo documento ( in allegato) presente sul proprio sito già dal mese di marzo del 2008. Invitiamo nuovamente la SIMFER a rettificare immediatamente la notizia presente sul sito e a ripristinare, in primis per i propri lettori, la verità dell'informazione.
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ROMUALDO CARINI - Fisioterapista
Direttore Responsabile di Riabilitazione Oggi
Sono giunte in Redazione numerose lettere di protesta, a seguito della pubblicazione, sul numero di settembre di “Riabilitazione Oggi”, del documento “Diffida SIMFiR”.
Lettere di protesta relative tanto all’esagerato spazio (due pagine) concesso, quanto ai contenuti, giudicati dai più generici, confusi, scontati (come sembra trasparire anche dalla risposta data dal Ministero della Salute al SIMFiR e che pubblichiamo a pag. 38) e ovviamente “di parte”.
Una “parte”, che effettivamente non varrebbe più la pena di prendere in considerazione per quello che dice o che fa, se i “rumori” che ormai produce meritassero solo un’alzata di spalle o l’ormai abituale sorrisetto sulle labbra.
Ma purtroppo (per la Riabilitazione) non è così ed allora risulta necessario, nonostante le buone intenzioni, stare vigili e confutare immediatamente gli errori e i danni che, quasi ad orologeria, vengono prodotti e messi in giro.
Questa volta tocca ad un documento dal titolo altisonante e pomposo (“Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori”), prodotto dalla SIMFER, in collaborazione con un’Associazione Medico-Giuridica, la “Melchiorre Gioia”, documento che sembrerebbe volersi porre come vangelo per le Assicurazioni chiamate a risarcire i suddetti danni causati da incidenti stradali (al momento della chiusura del giornale per la stampa, il documento è rintracciabile sui siti delle due organizzazioni).
Detto documento, che suscita per altro anche perplessità dal punto di vista scientifico, metodologico ed etico, contiene alcune macroscopiche (e per questo assai sospette) inesattezze, che, andando ad aggiungersi ad altri episodi, non possono non farci pensare ormai, all’esistenza di una subdola strategia, tesa a creare confusione, screditare, dare notizie false, interpretazioni interessate e così via, pur di mantenere in Riabilitazione una “centralità” che non sta scritta da nessuna parte.
Nel box pubblicato a pag. 14 vengono evidenziate le suddette macroscopiche inesattezze e “interessate” affermazioni.
Ci si chiede con quale diritto ci si mette a disquisire su ciò che può fare o non fare il Fisioterapista, palesando ignoranza (*) circa le normative che ci riguardano, o interpretandole a proprio uso e consumo.
E, a proposito di uso e consumo…
Dicono:
1) A proposito delle prestazioni del Fisioterapista che opera in piena autonomia, quindi senza bisogno di prescrizione medica, che “……tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata a IVA, non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria……”.
2) A proposito del Codice Deontologico che regolamenta l’attività del Fisioterapista, che “... Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica (art. 11)... a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico”.
3) A proposito dell’attività del Fisioterapista, che può essere esercitata in studi privati, che “……In quest’ultimo caso deve trattarsi di prestazioni ... senza l’uso di apparecchi elettromedicali...”.
Abbiamo chiesto, all’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), che legittimamente rappresenta la nostra Professione, di replicare. L’A.I.FI. ha delegato al Collega Mauro Gugliucciello, Membro del Direttivo Nazionale e Responsabile della revisione del Codice Deontologico, il compito di puntualizzare gli aspetti di ambiguità e disinformazione contenuti nei citati punti 1), 2) e 3) e riportiamo a pag. 13 il contributo. (omissis)
Ci sembrerebbe a questo punto opportuno, l’invio di una comunicazione chiarificatrice a chi di dovere, comprese le Società Assicuratrici e le Associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, al fine di contrastare la distorsione della normativa vigente, distorsione riguardante in particolare il trattamento IVA, riferita alle prestazioni del Fisioterapista (e di conseguenza il discorso della rimborsabilità), non essendo improbabile che le Linee Guida in oggetto siano già state recapitate a dette Società.
Lasciamo ovviamente ai Lettori le considerazioni finali ed il giudizio morale sulla questione.
L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) risponde
MAURO GUGLIUCCIELLO - Fisioterapista - Membro Direttivo Nazionale A.I.FI.
Responsabile della revisione del Codice Deontologico
Nel ringraziare, a nome dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, il Direttore, per la richiesta di un parere sulle affermazioni contenute nel documento prodotto dalla SIMFER, in collaborazione con un’Associazione Medico-Giuridica, la “Melchiorre Gioia”, teniamo a precisare quanto segue.
1) Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, essi risultano ampiamente superati e chiariti per effetto del Decreto Interministeriale Salute e Finanza del 17 maggio 2002, che ha precisato come le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, rese alla persona anche dal fisioterapista, siano erogate in regime di esenzione IVA, essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica.
Emblematico del corretto recepimento della normativa, fu l’abrogazione del Decreto IVA del 21 gennaio 1994, che prevedeva l’esenzione IVA ”solo su prescrizione medica”.
L’Ufficio Legale del Ministero delle Finanze, prima dell’abrogazione di tale decreto, leggendo correttamente il nostro profilo professionale, non aveva difficoltà a distinguere due possibili ambiti di intervento del FT, a seconda che esso operasse “autonomamente” oppure “in collaborazione con altre figure sanitarie”. “...L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
- assoluta, se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia…
- relativa, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico ..”
Tuttavia, trattando dell’inquadramento fiscale e giuridico della professione, dovendo giustificare il D.M. 21 gennaio 1994, che esentava le prestazioni del FT, “solo su prescrizione medica”, il Ministero affermava:
“…Le due qualificazioni dell’attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell’imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l’esenzione ai fini I.V.A.”.
Una situazione duramente contestata dall’A.I.FI., che portò finalmente all’emanazione del decreto I.V.A. 17 maggio 2002 che abrogò il D.M. 21 gennaio 1994, risolvendo definitivamente la questione, poichè riconosce l’esenzione IVA anche se la prestazione viene effettuata senza prescrizione medica, in quanto la nostra è, in ogni caso, una prestazione sanitaria.
Il documento della SIMFER, riprende le due modalità operative del fisioterapista, concludendo però che nella modalità autonoma “le prestazioni sono assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad I.V.A. non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria”. Per le ragioni sopra richiamate, tale conclusione, se riferita alle prestazioni di cura e riabilitazione del fisioterapista, non è fondata.
2) Il documento in esame, trae poi dal Codice Deontologico del fisioterapista, nella parte in cui recita: “Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione medica…” (art. 11) “l’affermazione secondo cui l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico”.
Senonché, l’art. 11 del Codice Deontologico dei fisioterapisti (1998), citato in maniera parziale dal documento, è in realtà uno degli articoli delle Regole di condotta professionale, e, nella sua versione integrale, recita:
Art. 11 - “Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico - riabilitativo.
1. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
2. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico”.
Questo articolo chiarisce l’esistenza di due modalità operative proprie del fisioterapista, che hanno naturalmente entrambe una finalità terapeutica e costituiscono attività sanitaria.
Nel caso si tratti di collaborazione con la professione medica, l’elaborazione del trattamento viene effettuata in riferimento alla sua diagnosi e prescrizione. Verificata la coerenza e l’adeguatezza delle indicazioni mediche rispetto alla necessità del paziente, il fisioterapista procede nel trattamento proposto. Nel momento in cui vi siano “valutazioni discordanti”, come specificato dal Codice Deontologico, essendosi di fatto instaurata un’attività collaborante, è corretto scambiarsi informazioni per eventuali chiarimenti o modifiche del trattamento, nell’esclusivo interesse della persona assistita.
Va ricordato che il FT si assume la completa responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio delle competenze attribuite dal profilo professionale. Responsabilità che permane, come aveva stabilito la Corte di Cassazione già nel 1998, anche in caso di attività collaborante svolta a seguito di prescrizione medica.
3) Ulteriore affermazione è che l’attività del fisioterapista può svolgersi presso studi privati solo “senza l’uso di apparecchi elettromedicali”.
Occorre precisare che l’esercizio della professione del fisioterapista in regime autonomo e nello studio professionale è naturalmente libero e non necessita di autorizzazione.
Quanto alle attrezzature dallo stesso utilizzabili, l’art. 9 della L. n. 157/92 prescriveva che “con Decreto del Ministro della Sanità…è fissato e periodicamente aggiornato l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie”.
La delega è stata esercitata una volta soltanto dal Ministero della Sanità, con il D.M. 3 maggio 1994, nel cui elenco non figura tuttavia il fisioterapista.
Del resto, con il D.M. n. 741/94 e la L, 42/99, il fisioterapista è entrato nel novero delle “professioni sanitarie”, affrancandosi dalla disciplina di cui al citato art. 9 L. n. 157/92.
Non esiste pertanto, allo stato attuale, alcuna disposizione specifica nazionale che regolamenti l’utilizzo da parte del fisioterapista delle attrezzature tecniche e strumentali in argomento, vietandolo o consentendolo.
Appare invece accertata la possibilità che il fisioterapista utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, tutti gli strumenti aventi finalità terapeutiche, così come previsto dall’art. 1 del D.M. n. 741/94, che abilita la figura professionale all’uso di “terapie fisiche e manuali”.
Occorre inoltre ricordare che l’esercizio di una professione intellettuale, quale è quella del fisioterapista, non può conoscere limitazioni pregiudiziali o preconcette, che non trovino fondamento in specifiche disposizioni di legge.
Soltanto ai fini autorizzativi, l’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999 e poi modificato dal D.Lgs. n. 254/2000, prevede, al secondo comma, che un’autorizzazione all’esercizio sia richiesta per quegli studi “attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
La concreta definizione di tali fattispecie era peraltro rinviata dallo stesso articolo 8-ter ad un decreto, che non è mai stato emanato.
Si sono invece pronunciate alcune Regioni, che hanno diversamente disciplinato la materia, riconoscendo il principio del libero esercizio della professione di fisioterapista (come delle altre professioni sanitarie) e limitando, nella maggior parte dei casi, gli interventi autorizzativi a Centri complessi o che erogano particolari categorie di prestazioni.
Oggi, grazie a leggi coerenti ed equilibrate, competenze, ruolo, formazione, responsabilità ed autonomia del fisioterapista sono chiari.
Altrettanto chiari sono i rapporti con le altre professioni sanitarie e i doveri verso i cittadini.
Augurandomi di aver chiarito i punti richiesti, saluto cordialmente.
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PARTI CONTESTATE E ANCORA PRESENTI NEL DOCUMENTO SUL SITO DELLA SIMFER
1) L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
- assoluta se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti; tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad IVA non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria.
- relativa quando la prestazione fisioterapica risulta in riferimento ad una diagnosi o a prescrizioni mediche. Tali prestazioni sono esenti dall’IVA e come tali risultano prestazioni sanitarie a tutti gli effetti.
2) Altro strumento che regolamenta l’attività del fisioterapista è il codice deontologico di tali professionisti che testualmente recita:
“Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica …” (art 11) a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico.
TESTO RIVISTO DALLA SOCIETA’ MELCHIORRE GIOIA NEL 2008
Nb, la parte n. 1 è completamente sparita e la parte n. 2 è stata modificata
In base al D.M. 14.9.94 n. 741 il fisioterapista è quell’operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il terapista della riabilitazione elabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile. Egli può praticare autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. Propone inoltre l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
Ancora, verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
(qui c’era la PARTE n. 1 che è ASSENTE)
Altro strumento (Parte n.2 modificata) che regolamenta l’attività del fisioterapista è il codice deontologico di tali professionisti che all’art. 11 testualmente recita:
“Il fisioterapista elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure il programma terapeutico-riabilitativo ..e al comma 2 : Il fisioterapista elabora il programma terapeutico riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico” a sottolineare come l’attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dal riferimento alla diagnosi e alle indicazioni curative prescritte dal medico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94, l’attività del fisiotera¬pista può essere esercitata in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ai sensi del DPR 14/01/97” o presso studi privati. In quest’ultimo caso deve trattarsi di prestazioni manuali non coordinate e senza l’uso di apparecchi elettromedicali.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995 deve ritenersi ‘‘ambulatorio”, e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l’apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.
In entrambi i casi trattasi di prestazioni sanitarie e quindi esenti daIl’ IVA.
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